Il D. Lgs. 81/2015 nell’Art 42 comma 5 rimette la disciplina del contratto di apprendistato ad accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto di alcuni principi tra cui alla lettera g) la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni.
In questi casi, il contratto di apprendistato deve essere prorogato per la durata equivalente alla sospensione fruita dall’apprendista.
A tal fine è necessario, da parte del datore di lavoro o di un suo intermediario, effettuare una comunicazione di proroga modificando la data fine periodo formativo tramite l’applicativo Geco.