L’apprendista deve comunicare le dimissioni attraverso una procedura online, introdotta dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali compilando autonomamente il form online per la trasmissione della comunicazione disponibile accedendo al servizio online dedicato. In alternativa, è possibile rivolgersi a un soggetto abilitato (patronato, organizzazione sindacale, ente bilaterale, commissioni di certificazione, consulenti del lavoro, sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro) che avrà il compito di compilare i dati e inviarli al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per conto del lavoratore. L’impresa in tale caso non deve comunicare nulla.
Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato (art. 42, co. 4).
Resta salva la possibilità dell’apprendista di poter recedere in qualsiasi momento dal contratto di lavoro, fatti salvi gli obblighi in materia di preavviso. In tale fattispecie l’apprendista non potrà usufruire della Naspi.