La valutazione sulla legittimità di un contratto di apprendistato spetta esclusivamente agli organi di vigilanza, in caso di visita ispettiva, e/o a un giudice del lavoro a fronte di un eventuale ricorso di una delle parti.
Ciò premesso, la giurisprudenza (Interpello 2 febbraio 2007, n. 8 e Circolare 21 gennaio 2013, n. 5 del Ministero del lavoro) ha chiarito che occorre valutare se, nell’ambito del piano formativo individuale sia ravvisabile un percorso di natura addestrativa di carattere teorico e pratico volto ad un arricchimento complessivo delle competenze di base trasversali e tecnico professionali del lavoratore come esplicitato nel seguente passaggio sotto riportato:
“Appare inoltre evidente che, nell’ambito della valutazione, assume rilevanza non secondaria anche la durata del rapporto di lavoro precedentemente intercorso con il datore di lavoro, in quanto tale elemento incide inevitabilmente sul bagaglio complessivo delle competenze già acquisite dal lavoratore. A mero titolo orientativo, non sembra ammissibile la stipula di un contratto di apprendistato professionalizzante da parte di un lavoratore che abbia già svolto un periodo di lavoro, continuativo o frazionato, in mansioni corrispondenti alla stessa qualifica oggetto del contratto formativo, per un durata superiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva; tale conclusione è dettata dalla necessità che il precedente rapporto di lavoro, sotto il profilo dell’acquisizione delle esperienze e delle competenze professionali, non abbia a prevalere sull’instaurando rapporto di apprendistato”.
Quindi un contratto di apprendistato professionlizzante per essere attivato necessita sempre una valutazione delle competenze già in possesso del lavoratore, anche ai fini dell’elaborazione del piano formativo individuale e della sua durata al fine di attestare un percorso volto ad un arricchimento complessivo delle competenze del lavoratore.