Il piano formativo può essere oggetto di modifiche durante il periodo del contratto, previo accordo tra le parti coinvolte (apprendista e impresa).
3.01 Il piano formativo dell’apprendista può essere modificato?

Il piano formativo può essere oggetto di modifiche durante il periodo del contratto, previo accordo tra le parti coinvolte (apprendista e impresa).
In caso di imprese multi-localizzate, la formazione può avvenire nel rispetto della disciplina della regione ove l’impresa ha la propria sede legale.
La Regione Piemonte finanzia, nei limiti delle risorse disponibili, la formazione per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali, di cui è responsabile anche per la disciplina. Tale formazione è organizzata nel Catalogo dell’offerta formativa per l’apprendistato.
L’impresa può erogare in autonomia anche la formazione per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali solo se in possesso degli “standard minimi” previsti dalla Regione Piemonte (dotazione di idonei locali, attrezzature, docenti ecc.) dichiarando la propria capacità formativa sull’applicativo “Gestione Apprendistato”.
L’impresa, per l’erogazione della formazione di base e trasversale al proprio apprendista può, a suo carico, fare riferimento ad un soggetto terzo (un’agenzia di formazione o un’altra impresa con capacità formativa).
Se l’apprendista è stato iscritto presso un’agenzia formativa ma non è mai stato chiamato in formazione o non ha potuto terminare la formazione per cause dovute all’agenzia formativa, tale mancanza non si configura come una colpa esclusiva dell’impresa. In ogni caso, anche in caso di colpa esclusiva del datore di lavoro, l’applicazione di eventuali sanzioni…
Non sono previsti modelli univoci per la registrazione delle attività formative svolte sotto la responsabilità dell’impresa che deve comunque dotarsi di adeguati strumenti al fine di dimostrare, in caso di controlli ispettivi, l’avvenuta formazione, avvalendosi altresì di quanto eventualmente previsto dai CCNL di riferimento.
Qualora il CCNL o Accordo Interconfederale applicato al contratto di apprendistato preveda la possibilità di ricorrere alla FAD, l’impresa può utilizzare tale modalità per la formazione professionalizzante.
Sì, l’obbligazione formativa è in carico al datore di lavoro che assume l’apprendista. La formazione professionalizzante è sempre obbligatoria come disciplinato dal CCNL applicato, mentre quella di base e trasversale disciplinata dalla regione, può essere ridotta nel caso in cui l’apprendista abbia già frequentato precedenti percorsi formativi in contratti di apprendistato precedenti.
È facoltà dell’impresa qualificare l’apprendista prima del termine previsto dal contratto di apprendistato, trasformando anticipatamente il contratto in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.